Pubblicata la “bozza definitiva” del nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione salute e sicurezza
Siamo stati combattuti nel pubblicare questa informativa essenzialmente perché non commentiamo mai documenti “bozza” ovvero non ancora approvati.
Ma questa volta, a differenza delle precedenti, decidiamo di farlo per i seguenti motivi:
- In alcuni punti non ci troviamo in sintonia, come per altro molti nostri colleghi e speriamo – dicendo anche noi la nostra – che possano essere cambianti;
- Molti nostri contatti ci stanno chiedendo delucidazioni su ciò che sta succedendo e cosa potrà succedere;
- Commentare un testo che viene chiamato dal Ministero del Lavoro “bozza definitiva” è già di per sé un’avventura…
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con propria nota del 13 maggio 2024 ha emanato la bozza del nuovo accordo unico in materia di formazione in ambito di salute e sicurezza sul lavoro, che doveva essere promulgata nel giugno 2022, come richiesto dalla Legge 215/2021 di conversione del DL 146/2021.
Una delle principali novità della Legge 215/2021 era l’obbligatorietà della formazione anche per i Datori di Lavoro la legge 215/2021 è intervenuta anche sull’art. 37, c. 7, D.Lgs. 81/2008, colmando un evidente vuoto della previgente disciplina, stabilendo così che, oltre ai Dirigenti ed i Preposti ora anche gli stessi Datori di Lavoro dovranno ricevere “….un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, secondo quanto previsto dall’Accordo di cui all’articolo 37, comma 2, secondo periodo”.
Di conseguenza, in fase di conversione del DL 146/2021 (decreto Fisco-Lavoro), con la variazione del secondo comma dell’art. 37, si è stabilito che, entro il 30 giugno 2022, doveva, circostanza poi non avvenuta, essere emanato un nuovo Accordo, che avrebbe dovuto stabilire l’accorpamento, la rivisitazione e le modifiche degli accordi precedenti del 2012 relativamente alle varie figure.
Diverse, quindi, le novità a cui questa bozza ammicca tra cui:
- La definizione dei Soggetti Formatori. A nostro parere, qualora il testo dovesse rimanere questo, l’orientamento non è certo quello di elevare le competenze dei formatori e della formazione quanto, piuttosto, affidare le attività a Enti di vario genere che non hanno effettive competenze dimostrate dal fatto che le stesse contattano i professionisti di settore per svolgere le attività sotto il loro “cappello”. Risultato: maggiori costi per le aziende finali.
- Formazione obbligatoria per il Datore di Lavoro.
- Variazione della durata minima di diverse attività formative.
- Inserimento di nuove attrezzature per cui la formazione diventa regolamentata.
Per comprendere meglio questo testo alleghiamo uno schema riassuntivo nell’attesa del nostro prossimo incontro di approfondimento.