Informativa 07-24: Accordo Stato-Regioni sulla formazione salute e sicurezza

Pubblicata la “bozza definitiva” del nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione salute e sicurezza

Siamo stati combattuti nel pubblicare questa informativa essenzialmente perché non commentiamo mai documenti “bozza” ovvero non ancora approvati.

Ma questa volta, a differenza delle precedenti, decidiamo di farlo per i seguenti motivi:

  1. In alcuni punti non ci troviamo in sintonia, come per altro molti nostri colleghi e speriamo – dicendo anche noi la nostra – che possano essere cambianti;
  2. Molti nostri contatti ci stanno chiedendo delucidazioni su ciò che sta succedendo e cosa potrà succedere;
  3. Commentare un testo che viene chiamato dal Ministero del Lavoro “bozza definitiva” è già di per sé un’avventura…

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con propria nota del 13 maggio 2024 ha emanato la bozza del nuovo accordo unico in materia di formazione in ambito di salute e sicurezza sul lavoro, che doveva essere promulgata nel giugno 2022, come richiesto dalla Legge 215/2021 di conversione del DL 146/2021.

Una delle principali novità della Legge 215/2021 era l’obbligatorietà della formazione anche per i Datori di Lavoro la legge 215/2021 è intervenuta anche sull’art. 37, c. 7, D.Lgs. 81/2008, colmando un evidente vuoto della previgente disciplina, stabilendo così che, oltre ai Dirigenti ed i Preposti ora anche gli stessi Datori di Lavoro dovranno ricevere “….un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, secondo quanto previsto dall’Accordo di cui all’articolo 37, comma 2, secondo periodo”.

Di conseguenza, in fase di conversione del DL 146/2021 (decreto Fisco-Lavoro), con la variazione del secondo comma dell’art. 37, si è stabilito che, entro il 30 giugno 2022, doveva, circostanza poi non avvenuta, essere emanato un nuovo Accordo, che avrebbe dovuto stabilire l’accorpamento, la rivisitazione e le modifiche degli accordi precedenti del 2012 relativamente alle varie figure.

Diverse, quindi, le novità a cui questa bozza ammicca tra cui:

  1. La definizione dei Soggetti Formatori. A nostro parere, qualora il testo dovesse rimanere questo, l’orientamento non è certo quello di elevare le competenze dei formatori e della formazione quanto, piuttosto, affidare le attività a Enti di vario genere che non hanno effettive competenze dimostrate dal fatto che le stesse contattano i professionisti di settore per svolgere le attività sotto il loro “cappello”. Risultato: maggiori costi per le aziende finali.
  2. Formazione obbligatoria per il Datore di Lavoro.
  3. Variazione della durata minima di diverse attività formative.
  4. Inserimento di nuove attrezzature per cui la formazione diventa regolamentata.

Per comprendere meglio questo testo alleghiamo uno schema riassuntivo nell’attesa del nostro prossimo incontro di approfondimento.

informativa 07-24
bozza accordo