I corsi di formazione in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro si possono svolgere anche in orari di lavoro che non corrispondono a quello ordinario del lavoratore, ma comunque esigibili dal datore di lavoro come orario straordinario. Lo ribadisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12790/2024.
Diventa così definitivo il rigetto del ricorso avanzato da un dipendente rimasto in aspettativa non retribuita per nove mesi dopo aver rifiutato di partecipare al corso di formazione, poi seguito solo in parte.
Nel pronunciarsi i giudici evidenziano come la nozione di orario di lavoro, contenuta nell’art. 1, comma 2 del D.Lgs.. 66/2003 abbia un significato ampio e comprende anche i periodi in cui il lavoratore presta l’attività oltre l’orario ordinario previsto dalla legge o dal contratto collettivo, con diritto alle maggiorazioni retributive dovute.